Competenze Consiglio
Competenze del Consiglio Comunale
Art. 42 D. Lgs. N. 267/2000
Attribuzioni dei consigli
1. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva
l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in
materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani
finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi,
pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia,
costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e
aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione
dell'ente locale a societa' di capitali, affidamento di attivita'
o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli
enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste
espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di
prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse
quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e
concessioni che non siano previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta,
del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni,
nonche' nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti,
aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla
legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa
altresi' alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del
presidente della provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi
del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni
di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del
consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 42 D. Lgs. N. 267/2000
Attribuzioni dei consigli
1. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva
l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in
materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani
finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi,
pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia,
costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e
aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione
dell'ente locale a societa' di capitali, affidamento di attivita'
o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli
enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste
espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di
prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse
quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e
concessioni che non siano previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta,
del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni,
nonche' nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti,
aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla
legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa
altresi' alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del
presidente della provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi
del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni
di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del
consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Descrizione | File |
---|---|
Art. 42 D. Lgs. n. 267/2000
Inserita il 04/02/2014
Modificata il 04/02/2014
|
Competenze del Consiglio Comunale.doc (26 KB)
|