Competenza della Giunta
Art. 48 del d.lgs. n. 267/2000
Competenze delle giunte
1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della
provincia nel governo del comune o della provincia ed opera
attraverso deliberazioni collegiali. ((Nei comuni con popolazione
fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono
preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di
lavoro dei partecipanti)). ((44))
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo
107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non
siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del
presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora
con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione
degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al
consiglio sulla propria attivita' e svolge attivita' propositive e di
impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresi', di competenza della giunta l'adozione dei
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
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Art. 48 D. Lgs. 267/2000
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04/02/2014 |
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Art. 48 D. Lgs. 267/2000
Competenza della Giunta.doc
Inserito il: 04/02/2014
Ultima modifica il: 04/02/2014
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